Potrebbe essere resistenza al pubblico ufficiale chi non si ferma all' ALT delle forze dell' ordine.
È la tesi dei giudici di piazza Cavour che hanno ribaltato quella del Tribunale palermitano (aveva disposto il non luogo a procedere) sul caso di un ragazzo che era fuggito tentando di eludere il controllo dei militari
Stretta della Cassazione nei confronti dei furbi al volante che eludono i controlli delle forze dell'ordine. Rischia una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, infatti, chi non si ferma all'alt intimato dai carabinieri e scappa a tutta velocità. Ciò anche se non ha forzato il posto di blocco ma si è semplicemente dato alla fuga.
È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza 35826/07 (depositata ieri e disponibile come documento correlato), ha accolto il ricorso della Procura di Palermo presentato contro il non luogo a procedere disposto dal Tribunale siciliano nei confronti di un ragazzo che, a bordo di un ciclomotore, era scappato a tutta velocità per le vie del centro cittadino per eludere un controllo dei carabinieri che gli avevano intimato l'alt. Ora il giovane rischia una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, reato punito dal Codice con una pena che va da sei mesi a cinque anni di reclusione (articolo 337 Cp).
A mettere la parola fine alla vicenda sarà il tribunale di Palermo. La sesta sezione penale, infatti, ha rimesso gli atti ai colleghi di merito siciliani facendo prima il punto della situazione: "Ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale - per dirla con le parole dei giudici - è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo ad impedire, ad ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico la volontà di opporre una forza di resistenza positiva". Tradotto: il reato può configurarsi tanto se l'imputato ha forzato il posto di blocco mostrando un atteggiamento violento contro le forze dell'ordine, quanto se si è allontanato in gran fretta creando una situazione di pericolo per gli altri cittadini.
Non basta. "Con particolare riferimento alla fuga - conclude la sentenza 35826/07 - è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e quindi non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo integra quando essa, come sembra essere accaduto, si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito di interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio". (deb.alb.)
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